Art. 9.

      1. Gli atti costitutivi delle società di cui all'articolo 8 sono trasmessi dall'ANGERIR al Ministro dello sviluppo economico, per l'approvazione e hanno efficacia subordinatamente ad essa.
      2. Subordinatamente alle prestazioni di garanzia previste dall'articolo 11, comma 6, il Ministro dello sviluppo economico, provvede, sentita l'APAP per gli aspetti di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni, a volturare alle società di cui all'articolo 8, nonché alle società di cui all'articolo 12, comma 4, i provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti da conferire, di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
      3. Le società di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 12, comma 4, effettuano le operazioni di disattivazione fino al rilascio incondizionato del sito cui consegue la cessazione delle società stesse.
      4. Il personale in servizio presso gli impianti conferiti ai sensi del presente articolo è assegnato alle società di cui all'articolo 8 ed è collocato dagli organismi di provenienza in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.